PugliaRegione Puglia + TarantoProvincia di Taranto 

Castello Aragonese (Sec.XV)

location  Piazza Castello - 74121 Taranto


Palazzo D’Aquino (Sec.XVI)

location  Pendio Lariccia,2 - 74121 Taranto


Seminario Arcivescovile (Sec.XVI)

location  I Vico Seminario,8 - 74121 Taranto


Palazzo Galizia già Cesareo (Sec.XVII)

location  Via Pentite , 1 - 74121 Taranto


Palazzo Carducci-Artenisio (Sec.XVII)

location  I Vico Seminario,4 - 74121 Taranto

Palazzo Visconti (Sec.XVII)

location  Via Duomo,107-  74121 Taranto


Palazzo Galeota (Sec. XVIII - 1728)

location  Via Duomo, 234  - 74121 Taranto


Palazzo Amati (Sec.XVIII - II metà del ’700)

location  Vico Vigilante, 16 - 74121 Taranto


Palazzo Delli Ponti

location  Postierla Immacolata, 8 - 74121 Taranto

Palazzo D’Ayala - Valva già Marrese (Sec.XVIII)

location  Via Paisiello, 36 - 74121 Taranto


Palazzo Pantaleo (Sec.XVIII)

location  Rampa Pantaleo, 6 su C.so Vittorio Emanuele II - 74121 Taranto


Palazzo Latagliata ex Boffoluto (Sec.XVIII)

location  Via Paisiello, 85  - 74121 Taranto


Palazzo Arcivescovile

location  Largo Arcivescovado, 8 - 74121 Taranto


Palazzo Gallo

location  Via Paisiello, 9 - 74121 Taranto


Palazzo Dei Notaristefani

location  Via Duomo, 48 - 74121 Taranto


Palazzo Lo Iucco

location  Piazza S.Costantino, 1 - 74121 Taranto


Palazzo Ulmo (Sec.XVIII)

location Via Duomo, 55  - 74121 Taranto


Palazzo Troilo

location  Via Duomo, 145/Vico Berardi - 74121 Taranto


Palazzo Gennarini

location  Via Duomo, 249 - 74121 Taranto 


Palazzo Calonico già De Andrara (Sec.XVIII)

location  Via Pentite, 49 74121 Taranto


Palazzo Ciura ex Banca D’Italia(Sec. XVIII)

location  Oggi Scuola Media “Galilei” Vico Carducci, 24 - 74121 Taranto


Palazzo De Bellis

location  Via Duomo, 161 - 74121 Taranto


Palazzo Fornari

location  Via Duomo, 173 - 74121 Taranto


Palazzo Di Città (Sec.XIX - 1869)

location  Piazza Municipio, 1 - 74121 Taranto

Musei,Gallerie e Luoghi d'arte

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e incolti, sulle abitazione principali e sugli immobili ad esse equiparati (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui rifugi alpini non custoditi, sui punti di appoggio e i sui bivacchi, nonché sugli immobili esenti dall’IMU in base alle precedenti lettere da b) a o).

 

Soggetti passivi della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 80 %del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l’occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 20 %; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

 

Il pagamento per il 2016 dovrà avvenire in due rate:

 

a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2015; 

 

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

 

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ototbre, si applicheranno anche per il 2016 le alqiuote previste per il 2015.

 

– Per l’anno 2016 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

 

• per abitazione principale (cat. A1 / A8 / A9) ________0,25___ %

• per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 %

• per altri immobili _____0,00 ___%

• per fabbricati cat. D4-D5-D7 ____0,08_____ %

 

– A favore dei cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un’unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

 

– La base imponibile è ridotta del 50% per:

 

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

 

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

 

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune

 

– Il pagamento della TASI può essere effettuato sia con modello di versamento F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.

 

– I Codici tributo da utilizzare nel 2016 per la TASI sono:

 

"3958" denominato "TASI –tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3959"denominato"TASI –tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, Legge n. 1 47/2013 e succ. modif."

 

"3960" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3961" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

 

"3962denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI"

 

"3963" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI"

IMU anno 2016

 

Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

 

– Sono soggetti passivi dell’IMU:

 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

 

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

 

c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

L’imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

 

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;

 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale;

 

g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 

i) i fabbricati con destinazionead usi culturali di cui all’articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;

 

l) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;

 

m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

 

n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

 

o) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica;

 

p) i terreni agricoli e quelli incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

 

q) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ovunque siano ubicati

 

Sono assimilati ad abitazione principale:

 

a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;  

 

b) l’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;  

 

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categore catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una detrazione di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

 

Il pagamento per il 2016 dovrà avvenire in due rate:

 

 a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2016;

 

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.

 

In caso di mancata pubblicaizone entro il 28 ototbre, si applicheranno anche per il 2016 le alqiuote previste per il 2015.

 

– Per l’anno 2016 l’IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

 

• per abitazione principale (cat.A1 / A8 / A9) ________0,4 ____ %

• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP, istituti in attuazione

dell’art.93 del decreto del presidnete della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 …………………………………. ________0,4 ____ %

• per terreni _ 1,06______ %

 

• per altri immobili ____ 1,06______ %

 

– È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l’aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

 

– La base imponibile è ridotta del 50% per:

 

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

 

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

 

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune

 

– I Codici tributo da utilizzare nel 2016 per l’IMU sono:

 

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";

 

"3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

 

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

 

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

 

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

 

"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

 

"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

 

"3925" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

 

"3930" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

 

 Il pagamento dell’IMU può essere effettuato sia con modello di versamento F24, anche che con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato. Il Codice Ente è L049.