Tatuatori e piercing
L’ attività di tatuaggio e piercing è oggi molto diffusa, ma il panorama normativo italiano è limitato sostanzialmente alle Linee guida del Ministero della Salute per l’ esecuzione di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, mentre a livello comunitario, limitatamente al tatuaggio che comprende il trucco permanente, è stata emanata la Risoluzione Europea ResAP-2008.
Le attività di tatuatore e piercing sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ed alla contestuale Comunicazione al Servizio Igiene Sanità Pubblica.
L’ attività deve essere svolta in conformità alle norme tecniche, igienico- sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi della legislazione vigente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- Linee Guida del Ministero della Salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e di piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della Sanità del 05/02/19980 n.2.9/156 e circolare del 16,07/1998 n. 2,8/633);
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;
- D.Lgs. n.222 del 25/11/2016 (c.d. Legge Madìa).
Modulistica e Avvio Pratica
Affido di poltrona per acconciatore o cabina per estetista
Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento (leggi nn. 174/2005 e 1/1990) effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014, della quale ha preso atto la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 24 marzo 2014, l'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi, sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Le attività di acconciatore ed estetista, anche in forma di affitto, sono soggette alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio ed alla contestuale Comunicazione al Servizio Igiene Sanità Pubblica.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2014, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra il C.E. e le associazioni di categoria, Asl, Agenzia delle Entrate e CCIAA.
Modulistica e Avvio Pratica
SCIA - Attività di agenzia d'affari
Per Agenzie Pubbliche o Uffici Pubblici di Affari si intendono, ai sensi dell’art. 205 del R.D. 06.05.1940 n. 635, quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.
Tale attività è soggetta ad apposita Comunicazione da presentare da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio a cui dovrà essere allegato apposito tariffario.
L’agenzia di affari si configura quando è caratterizzata dai seguenti elementi:
- L’attività svolta con carattere di abitualità, non occasionale, mediante utilizzo di adeguata professionalità, e condotta in forma organizzata come disposto dall’art. 2082 del c.c.;
- L’offerta pubblico, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque ne faccia richiesta, esercitata in una idonea sede aperta al pubblico;
- La prestazione, consistente in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- Il fine di lucro, cioè il carattere imprenditoriale dell’attività svolta (che non è, quindi, erogata a titolo gratuito).
Il soggetto interessato ad intraprendere l’attività di Agenzia di Affari, o l’eventuale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il titolare o legale rappresentate dell'impresa che intenda avviare l'attività di agenzia d'affari deve fare richiesta di vidimazione del registro oppure presentare una dichiarazione di autovidimazione del registro degli affari giusto parere Ministero dell'Interno del 20/06/2017 n. 557/PAS/U/009438/12015.
Sono escluse dal novero delle agenzie d’affari:
- Le agenzie di viaggio;
- Le agenzie di pegno e di recupero crediti;
- Le agenzie di pubblici incanti;
- Le agenzie matrimoniali;
- Le agenzie di pubbliche relazioni;
- Le agenzie immobiliari;
- Le agenzie di collocamento;
- Le agenzie di scommesse;
- Le agenzie di pubblicità intese come studi di pubblicità, che comportano la professione di “pubblicitario”, “grafico”, o simili;
- Le agenzie di spedizione e di trasporto merci mediante autoveicoli di cui alla Legge n. 1349/1935, comprese le agenzie di recapito corrispondenza, di pacchi e simili, a norma dell’art. 206 del citato R.D., nonché le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza non riconducibile ad autorità di Pubblica Sicurezza, come i cambiavalute e le agenzie di emigrazione.
L’attività di agenzia d’affari dovrà svolgersi in locali conformi ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle relative alle destinazioni d’uso.
Esclusivamente, per i locali espositivi con superficie totale lorda superiore a mq. 400, dovranno essere indicati gli estremi del certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635, “Regolamento di Esecuzione”
- Parere Ministero dell'Interno del 20/06/2017 n. 557/PAS/U/009438/12015.
ALLEGATI
- Tariffario agenzia d'affari
- Tariffario per la compravendita di veicoli usati su mandato e/o su commissione
- La presentazione della pratica deve avvenire in modalità telematica sul portale nazionale impresainungiorno.gov.it.
Commercio su aree pubbliche
Per Commercio su Area Pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su strade, piazze ed ogni altra area destinata a uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su area pubblica può essere esercitato:
Su posteggi dati in concessione: di tipo “A” che richiedono il rilascio di una Autorizzazione Amministrativa per l’ esercizio del commercio e la concessione di un posteggio o stallo.
In forma itinerante: tipo “B” che richiedono la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Riferimenti normativi
- art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012
- D.Lgs. 222 del 25/11/2016;
- Legge Regione Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017.
1) AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CON POSTEGGIO (TIPO “A”)
Assegnazione posteggi liberi mercati giornalieri e settimanali della Città di Taranto
Le persone fisiche, società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite che vogliono esercitare l’attività di vendita in posteggi liberi dei mercati cittadini devono partecipare al Bando che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sul sito ufficiale del Comune di Taranto, nell'apposita sezione, utilizzando i modelli di domanda allegati agli stessi.
Subingresso in attività di commercio su area pubblica con posteggio
Il subingresso consiste nel trasferimento della gestione (esempio fitto d’azienda) o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale e tutti gli obblighi e diritti ad essa collegati;
Il subingresso nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 60gg dall’atto notarile di cessione d’azienda o entro 6 mesi dalla morte del titolare (subentro mortis causa);
La comunicazione di subingresso comporta anche la consegna dell’autorizzazione commerciale originaria al subentrante, conservando la scadenza originaria sia dell’autorizzazione commerciale sia della concessione del posteggio;
2) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (TIPO “B”)
SCIA Inizio Attività Commercio Itinerante
La S.C.I.A. per l'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita:
a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate su tutto il territorio nazionale, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Nel Comune di Taranto vige l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 09/08/2017 nella quale sono riportate le zone dove la vendita in forma itinerante è vietata;
a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ;
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati nella segnalazione.
Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare e/o somministrazione di bevande ed alimenti, è necessario il possesso del requisito professionale per la somministrazione e commercializzazione di bevande ed alimenti.
E’ vietato vendere in forma itinerante prodotti ittici e funghi, tranne che non sia effettuata con mezzi opportunamente attrezzati muniti di autorizzazione sanitaria.
Un operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può presentare una sola S.C.I.A. per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante come nuova attività.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali:
I soggetti indicati nell' articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono possedere i requisiti di cui:
- all' art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- all' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
Requisiti professionali:
In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti previsti dall' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Le summenzionate operazioni avvengono tramite presentazione di SCIA in modalità telematica sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.