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Nota di lettura: quelle che seguono sono indicazioni di massima. Si raccomanda di attenersi alla legislazione vigente e alle direttive dei competenti organi di controllo, ai quali rivolgere ogni richiesta di chiarimento.

 

BILANCIO PREVENTIVO/DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPESA DELLA LISTA

 

Il bilancio preventivo è obbligatorio per i Comuni al di sopra dei 50.000 abitanti.

 

Nei Comuni sopra i 10.000 abitanti è possibile prevedere nello Statuto o in un Regolamento la dichiarazione preventiva di spesa.

 

Nel Comune di Taranto tale adempimento è previsto nello Statuto che rinvia al regolamento consiliare che, a sua volta, in modo generico all’art. 37 prevede la pubblicità delle spese elettorali.

 

 

LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012)

 

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti  e non superiore a 500.000  abitanti,  i limiti di spesa per la campagna elettorale sono i seguenti:

 

- Candidato alla carica di sindaco: la somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali, risultante dall’ultima revisione in cui si scrive.

cifra massima € 249.689 (125.000 + € 1 per ogni elettore)

 

- Candidato alla carica di consigliere comunale: la somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

cifra massima € 18.734,45 (12.500 + € 0,05 per ogni elettore)

 

-Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni:la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

cifra massima € 124.689 (€ 1 x ogni elettore)

 

Per le tipologie di spese elettorali si veda la Legge 10/12/93, n. 515, art. 11, commi 1 e 2.

 

 

Dichiarazione e Rendiconto spese elettorali e contributi dei singoli candidati e Nomina del Mandatario

 

MANDATARIO ELETTORALE (art. 7 legge n. 515/1993) Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

 

DICHIARAZIONE e RENDICONTO (art. 7 legge n. 515/1993) La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3) , della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 ( € 3.000,00), e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati ( dal saldo iniziale zero al saldo finale zero ). Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

 

MANDATARIO ELETTORALE

 

- solo per candidati sindaci o consiglieri

- non obbligatorio per spese < 2.500 € effettuate solo con denaro proprio

 

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d’appello il nominativo del mandatario elettorale che avrà il compito di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio).

 

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

 

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

 

Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

 

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI  entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti (art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall’art. 13 della L. 96/2012)

 

- al Co.Re.Ge presso la Corte d’Appello di Bari e al Presidente del Consiglio Comunale

- al Co.Re.Ge la dichiarazione è obbligatoria anche per i candidati non eletti (mentre al Comune solo per quelli eletti)

- la dichiarazione, se prevista, va fatta anche in assenza di spese.

 

Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (in questo caso anche i candidati non eletti) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

 

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.

 

Per informazioni e modulistica: 

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Puglia presso la Corte d’Appello di Bari 

 word Modello A dichiarazione e rendiconto

 word Modello B dichiarazione e rendiconto

 

LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAI CANDIDATI ELETTI E NON ELETTI (SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI).

 

 

 

 

Responsabili del procedimento elettorale:

 

Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo

 

Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

099/4581187

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Assistente al RUP, Ing. Giuseppe Caliandro

099/4581562

Visto gli artt. 8 e 9  della Legge n. 136 del 23 aprile 1976 e ss.mm. e ii.

 

 

Manifesto del Commissario per "Esercizio al diritto di voto  per i soggetti detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo"

 

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

 

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

 

Gli agenti di custodia del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune di cui sono elettori, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti.

 

 

Come fare

 

I detenuti interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Commissario del comune di Taranto, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

 

Il Commissario, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che   della   tessera  elettorale,  anche  dell'attestazione  di  cui alla predetta lettera b),  che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed  allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

 

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del Commissario, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

L'istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, può essere consegnata personalmente o tramite terza persona all'ufficio del Servizio Elettorale oppure trasmessa a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , si fa presente che il predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria.

 

 

Requisiti


Il soggetto detenuto deve essere in possesso del diritto di elettorato attivo.

 


Termini


L'istanza deve pervenire entro il terzo giorno antecedente la data della votazione

 

Il termine di presentazione dell'istanza ha carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le istanze presentate oltre tale data.


Per le elezioni comunali del 12 giugno 2022, il termine per la presentazione della domanda è giovedì 9 giugno 2022.

 

 

I moduli necessari per la domanda sono disponibili presso gli uffici del Servizio Elettorale e sul sito istituzionale del Comune di Taranto. 

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Responsabili del procedimento elettorale:

 

Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo

 

Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

099/4581187

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Assistente al RUP, Ing. Giuseppe Caliandro

099/4581562

Visti gli artt. 55 e 56 del T.U. 30/3/1957 n. 361 e successive modificazioni.

 

Visto l’art. 41 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni.

 

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità».

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003.

 

Manifesto del Commissario per "Esercizio al diritto di voto assistito"

 

Le suddette normative prevedono che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

 

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore affetto da gravi infermità.

 

Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

 

Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall'ASL. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

 

L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore.

 

Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dall'INPS (già dal Ministero dell’Interno, Direz. Centrale dei Servizi Civili), in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.

 

Per richiedere gli eventuali certificati necessari, rivolgersi ai competenti uffici dell’Asl di Taranto: sedi, giorni e orari verranno indicati in specifico manifesto. Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso il Servizio Elettorale Comunale o presso l'Azienda Sanitaria Locale.

 

Sedi Asl per il rilascio dei certificati:

- U.O. SISP Via Pupino n. 2 p.1 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 fino al giorno 10/06/2022.

- Dipartimento di Prevenzione Via Diego Peluso n. 117 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 il giorno 12/06/2022.

 

Inoltre, la legge prevede la possibilità, per gli stessi elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di presentare una richiesta al comune di iscrizione nelle liste elettorali tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di una corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale personale.

 

Tale richiesta deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

 

Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

 

In ogni caso, l’apposizione del simbolo o codice, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 2003, n. 17, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in modo da ridurre la conoscibilità di dati sensibili.

 

Pertanto, nei casi in questione l’ufficio comunale dovrà apporre sulla tessera elettorale personale la sigla “AVD”, composta dalle lettere iniziali delle parole “Diritto Voto Assistito”, opportunamente posposte, per renderne il significato meno intelligibile. Al fine di garantirne l’autenticità ed evitare possibili falsificazioni, tale sigla verrà inserita all’interno del timbro del comune, apponendo in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco.

 

 

L'istanza per la sigla “AVD”, redatta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, può essere consegnata personalmente o tramite terza persona all'ufficio del Servizio Elettorale oppure trasmessa a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , si fa presente che il predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria.

 

 

 

 

Responsabili del procedimento elettorale:

 

Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo

 

Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

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Controllo della Corte dei conti – sezione regionale di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2022 nei comuni con oltre 30.000 abitanti siti nella Regione Puglia

 

Vista la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato e s.m.i.;

 

Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i., recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

 

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata Legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33 comma 3 lett. a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

 

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della Legge 6 luglio 2012 n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

 

Considerata la necessità di informare i soggetti obbligati alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la documentazione che dovrà essere inviata;

 

SI RENDE NOTO

 

1. L’obbligo di rendicontazione a questo Collegio sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, liste o movimenti.

 

2. Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale per i quali sussiste l’obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 515/1993.

 

3. I rendiconti dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) essere firmati da una persona fisica che rappresenti il partito, lista o movimento quale soggetto presente nelle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale o del candidato sindaco, o quale soggetto formalmente nominato delegato di lista per le operazioni elettorali, oppure quale soggetto che ricopra cariche riferibili ad organi della formazione politica; si richiede inoltre un riferimento telefonico e di posta elettronica della persona che firma il rendiconto;

b) indicare l’ammontare dei finanziamenti con il dettaglio delle singole fonti, specificando, anche, l’elenco dei nominativi degli eventuali finanziatori con l’indicazione dei contributi dagli stessi erogati;

c) indicare l’ammontare delle spese sostenute, espressamente classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall’art. 11 della Legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13 comma 6 della Legge n. 96/2012;

d) al rendiconto dovrà essere allegata, in originale o in copia chiaramente leggibile, la documentazione relativa alle spese rendicontate; la suddetta documentazione dovrà essere raggruppata e numerata secondo le voci di spesa indicate nel prospetto di rendiconto – parte seconda;

e) l’obbligo di rendicontazione sussiste anche qualora non siano state sostenute spese né fosse stata effettuata alcuna raccolta di fondi;

f) i rendiconti e la documentazione relativa alle spese rendicontate devono essere trasmessi direttamente alla Sezione di controllo della C.d.C. Puglia da ciascun rappresentante di partito, lista o movimento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale.

 

La trasmissione dovrà avvenire inviando la documentazione all’indirizzo di posta certificata della sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia – collegio di controllo sulle spese elettorali.

 

Dell’adempimento sarà data comunicazione al Presidente del consiglio comunale eletto da parte della Sezione regionale di controllo.

 

Si rammenta, infine, che il mancato invio dei rendiconti entro il predetto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra euro 50.000 ed euro 500.000), prevista dall’articolo 13 comma 7 della Legge n. 96/2012, modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116.

 

 

Per informazioni e modulistica: 

Corte dei conti della Puglia – collegio di controllo sulle spese elettorali

 word Modelli rendiconto

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento elettorale:

 

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Responsabile del procedimento, Dott. Stefano Argento

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