Descrizione
L’attività di estetista comprende tutti i trattamenti e le prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al D.M. Ministero dello sviluppo economico n.110 del 12/05/2011, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n.713.Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443.Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n.114/1998 s.m.i.L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.