In merito al contratto di compravendita o di locazione inerente un immobile soggetto a vincolo di prezzo massimo di cessione, il comma 49-quater dell’art.31 della L 448/1998, stabilisce che: “in pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.”. Inoltre il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 25-undecies, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Pertanto la convenzione per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione può essere sottoscritta da qualsiasi persona fisica che ne abbia interesse, anche se non più proprietaria dell’immobile, né titolare di diritti reali sullo stesso.