Visto gli artt. 8 e 9 della Legge n. 136 del 23 aprile 1976 e ss.mm. e ii.
Manifesto del Sindaco per "Esercizio al diritto di voto per i soggetti detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo"
I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.
Gli agenti di custodia del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune di cui sono elettori, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti.
Come fare
I detenuti interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune di Taranto, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
Il Commissario, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui alla predetta lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del Commissario, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.
L'istanza, redatta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, può essere consegnata personalmente o tramite terza persona all'ufficio del Servizio Elettorale oppure trasmessa a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , si fa presente che il predetto indirizzo PEC riceve anche comunicazioni trasmesse a mezzo e-mail da caselle di posta ordinaria.
Requisiti
Il soggetto detenuto deve essere in possesso del diritto di elettorato attivo.
Termini
L'istanza deve pervenire entro il terzo giorno antecedente la data della votazione
Il termine di presentazione dell'istanza ha carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le istanze presentate oltre tale data.
Per le elezioni politiche del 8 e 9 giugno 2024, il termine per la presentazione della domanda è giovedì 5 giugno 2024.
Responsabili del procedimento elettorale:
Segretario Generale
Avv. Antonello Langiu
Dirigente
Dott. Simone Simeone
Responsabile del procedimento
Dott. Stefano Argento
099/4581187
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